Martedì 5 maggio 2020 – In un’intervista al collega Angelomauro Calza, il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata, Fabrizio Grauso, chiarisce il senso della sua nota di ieri sera sulla “non obbligatorietà” dei tamponi per chi rientra in Basilicata da altre regioni italiane o dall’estero.
Di seguito l’intervista.
“Abbiamo contattato il Capo di Gabinetto del Governatore lucano, Fabrizio Grauso, per sottoporgli alcune domande sulla sua nota di chiarimento di ieri sera, riguardo l’ultima Ordinanza del Presidente Bardi. Tre domande, tre risposte. Nulla di più. Soprattutto zero considerazioni personali: solo risposte istituzionali ristrette al caso contingente.
Due accuse circolano in queste ultime ore. La prima riguarda una sorta di indecisionismo dei vertici regionali percepito da una parte degli amministratori comunali lucani, dall’altra la più politicamente grave ipotesi che il Capo di Gabinetto avrebbe scavalcato in qualche modo il Presidente della Regione. Come stanno le cose?
“In realtà le cose sono piuttosto lineari. Nel senso che l’Ordinanza fatta dal Presidente della Regione è del tutto legittima e non viene cambiata. Rimane quella che è. E cioè si adotta sulla base delle norme del decreto legge 19 e sulla base del DPCM del 26 aprile una misura più restrittiva e supportata da una norma di legge. Vale a dire la domiciliazione fiduciaria che è consentita alle Regioni da una ordinanza per chi proviene da fuori regione o dall’estero. Quindi è del tutto legittima, così come è del tutto legittima la sottoposizione di cittadini al tampone ai fini dell’igiene e della sanità pubblica. Il cortocircuito non sussiste perché il chiarimento è d’ordine del Presidente. Nessun conflitto, nessun commissariamento. Il Presidente ha agito nell ambito delle proprie prerogative istituzionali, responsabilmente e nel pieno rispetto delle norme vigenti”.
Quindi il suo di ieri sera è stato solo un chiarimento ulteriore riguardo l’obbligatorietà o meno del sottoporsi al test di chi arriva da fuori regione
“Certo, perché il fatto della obbligatorietà o della necessità sono profili prettamente giuridici che nulla hanno a che vedere con la legittimità dell’Ordinanza. E’ stato un chiarimento in punta di diritto solo perché l’Ordinanza poteva essere interpretata sulla parte del tampone come una sorta di trattamento sanitario obbligatorio, un TSO. Naturalmente questo profilo di chiarimento è stato necessario non per sconfessare l’ordinanza o delegittimare il Presidente della Regione che lo ha adottato, ma semplicemente per chiarire un aspetto di natura giuridica del fatto che il tampone è necessario e indispensabile sotto il profilo della tutela della sanità pubblica sia del soggetto che del rapporto che c’è tra il soggetto e la popolazione della regione Basilicata. Un aspetto di necessità di sanità pubblica”.
C’era davvero bisogno del chiarimento?
“Le ordinanze sono sottoposte a impugnativa del governo. Prudenzialmente si è chiarito preventivamente, qualora ci fosse stato un eventuale rilievo del Governo, di sgombrare subito il campo da ogni dubbio: l’ordinanza è perfettamente legittima, senza alcun controsenso. Anche il Governo sta facendo Faq tutti i giorni per chiarire una moltitudine di aspetti. Lo fa il Governo, lo fanno le Regioni. Tutto qua”.
Ecco. Tutto qua, ha detto Grauso. E tutto qua diciamo anche noi per quel che riguarda la nostra chiacchierata con lui, che riassumiamo in poche righe: il profilo giuridico riguarda il possibile nesso tra tampone e sua obbligatorietà; la necessità riguarda la misura messa in atto, perché indispensabile ai fini della tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sanitaria in corso che riguarda la Basilicata e tutto il paese; il soggetto che entra in Basilicata è contattato dall’autorità sanitaria; resta in domicilio fiduciario per 14 gg, che viene meno se negativo al tampone; se il soggetto non intende sottoporsi al tampone resta ferma la quarantena; è di utilità alle persone e alla regione per evitare il possibile contagio, ed è una misura di sanità pubblica.
E le misure restrittive? Beh, quelle sono consentite ai sensi dell art 3 comma 1 del DL 19/2020, mentre si può andare a funghi perché è una possibilità, in quanto all’interno dei codici Ateco delle attività consentite dal DPCM 26 aprile 2020.
E a quei sindaci che non si sono ritrovati con i contenuti della nota diffusa dalla Regione a firma Grauso? Cosa si può dire? In definitiva a ben leggere l’Ordinanza non viene derogata né sconfessata.
I sindaci, in quanto autorità sanitaria possono quindi nell’ambito delle loro competenze e del loro territorio giurisdizionale utilizzare i poteri dell’autorità sanitaria locale, e va bene, ma quanto potere hanno nei confronti di una siffatta situazione? Vale a dire che, se vogliono, possono porre in essere un TSO (a questo punto estensivo da quello previsto in realzione alla Legge Basaglia) e obbligare a sottoporsi al test i concittadini che rientrano da fuori regione? Esiste questa possibilità? L’art. art.32 della Costituzione prevede che la tutela della salute pubblica è dovere inderogabile dello stato, da qui l’origine della nota a firma Grauso, da qui l’origine della discussione, dalla necessità di quarantena e del tampone nel rispetto dell’art.32, compatibilmente con il bilanciamento dei diritti costituzionali: se uno non vuole fare il tampone non lo fa. Oppure no?”
https://www.facebook.com/178440819448114/posts/568911800401012/