Questa settimana ha contattato il nostro esperto il signor Luigi di Potenza ponendo la seguente domanda.
Mio padre ha effettuato una donazione sia a me che a mia sorella consistente in due terreni. Nel mio caso del valore di 20mila euro e del valore di 5mila euro nel caso di mia sorella. Dopo la dipartita dei nostri genitori si deve procedere alla divisione della loro eredita, a tal fine come vengono considerate le due donazioni? L’eredità si compone anche di un immobile del valore di 150 mila euro. Come posso effettuare una divisione corretta con mia sorella? Luigi.
Caro Luigi,
il suo caso trova soluzione negli artt. 737 e ss. del codice civile, ossia quelli riguardanti la “Collazione”. Tale istituto è peculiare alla divisione ereditaria, infatti è l’atto con il quale i figli i discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. Nel caso in particolare la collazione di un immobile si compie o reimmettendo nell’eredità l’immobile o per “imputazione”, ossia calcolando il valore dell’immobile ricevuto in donazione come parte della propria quota ereditaria, cosi come previsto all’art.746 del c.c. Il valore da “imputare” è il valore dell’immobile donato non alla data della donazione, ma alla data della dipartita del genitore donante. Al contrario, se le donazioni hanno per oggetto beni mobili, si imputa il valore della donazione alla data della donazione stessa. Infatti, secondo una autorevole dottrina, la collazione comporta, all’apertura della successione, una risoluzione o revoca legale della donazione con effetto ex nunc, conseguentemente il bene donato rientra immediatamente (ossia senza atto di trasferimento) nella comunione dei coeredi; nel caso in cui la collazione avviene per imputazione, rientra in comunione non il bene donato, ma il suo valore.
Nella fattispecie concreta, da Lei prospettata, tali meccanismi si traducono in un procedimento lineare. Infatti si somma il valore dei beni ereditari con il valore che gli immobili donati hanno alla medesima data di morte; si calcolano su tale massa le quote di ciascuno; si formano concretamente le quote spettanti a ogni coerede, calcolando che ciascuno ha già ricevuto una parte della sua quota attraverso le citate donazioni.
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Avv. Giuseppe Lofrano