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AttualitàL'esperto risponde

I contratti riguardanti la telefonia si possono concludere solamente con registrazione vocale? 

USB - Ufficio Stampa Basilicata 13 Giugno 2018
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Questa settimana ci ha scritto un nostro lettore di Venosa ponendoci la seguente domanda.

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Salve Avvocato, due giorni fa ho ricevuto una chiamata da parte di un operatore telefonico che mi ha proposto un’offerta di telefonia mobile molto vantaggiosa, ho accettato con la registrazione vocale, ma ora mi sono accorto che ci sono offerte più vantaggiose e non voglio più accettare. È possibile recedere o sono vincolato? (Armando, 55)

Carissimo Armando,
i contratti a distanza sono disciplinati dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo art. 49 e ss). Questo Codice prevede una serie di norme a tutela dei consumatori in materia di contratti telefonici, stabilendo che i contratti riguardanti la telefonia non si possono concludere con una sola telefonata nella quale il consumatore riceve verbalmente l’offerta e accetta con la sola registrazione telefonica, ma prevede che l’iter corretto per la stipula del suddetto contratto deve prevedere obbligatoriamente 3 fasi:

  1. l’offerta telefonica;
  2. l’invio al consumatore della proposta;
  3. l’accettazione scritta del consumatore.

Pertanto, il contratto concluso con registrazione vocale può dirsi valido solo in seguito ad accettazione scritta da parte del consumatore, che ha il diritto di ricevere le condizioni di acquisto dell’offerta in forma scritta, anche attraverso email, su pennetta usb o altri supporti (in tali casi la sottoscrizione può avvenire anche con firma elettronica). In caso contrario, l’accordo tra le parti non è vincolante e l’azienda proponente non può pretendere nulla dal cliente. Al riguardo, l’Antitrust ha ribadito a più riprese che l’accettazione telefonica non ha alcun valore se non viene seguita dall’invio al cliente, per iscritto, delle condizioni contrattuali e dalla sua accettazione per iscritto. Nel caso di specie il contratto non sarà valido fintanto che Lei, dopo aver ricevuto le condizioni contrattuali per iscritto, non abbia firmato il contratto e non abbia rispedito il tutto al mittente. Infatti l’articolo 51, comma 6 del Codice del Consumo recita che: “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale e’ vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto.”. In particolare trattandosi di contratto a distanza la legge riconosce al consumatore il diritto di recedere entro 14 giorni, decorrenti dalla conclusione del contratto senza alcuna motivazione o costi aggiuntivi. Per esercitare validamente questo diritto, il consumatore sarà tenuto, prima del termine di scadenza, a informare il professionista della sua decisione di recedere dal contratto, utilizzando un apposito modulo o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare via mail la redazione al seguente indirizzo info@ufficiostampabasilicatait.trasferimentiaruba.it

Avv. Giuseppe Lofrano

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