Il Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata ha bocciato la realizzazione a Metaponto del pirogassificatore, impianto di smaltimento rifiuti che recupera energia e calore dalla combustione del gas ottenuto dai rifiuti non pericolosi e non differenziati.
Il Tar ha bocciato la realizzazione per “carenza della valutazione d’incidenza ambientale da parte della Regione Basilicata,” una valutazione che la Direttiva Europea 92/43/CEE impone sia all’interno che nelle aree limitrofe a Siti di importanza comunitaria (S.I.C.).
In particolare, l’opera proposta avrebbe carattere fortemente impattante sull’ambiente circostante e disterebbe solamente qualche chilometro da due riserve naturali aree di Importanza Comunitaria Inoltre, “il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in quanto lo stesso sarebbe carente di ogni riferimento alle specie floro-faunistiche tutelate nelle aree S.i.c. e nelle riserve naturali protette ed alle conseguenze su di esse derivanti dall’attivazione dell’impianto di cui è questione”.
Lo rendono noto, in un comunicato stampa, tredici associazioni: Comitato Nogas Metaponto Bernalda; Cova Contro, Movimentopotenzattiva, Med No Triv, Wwf Potenza E Aree Interne, Karakteria Policoro, “Per Senise:Rifiuto!”, Laboratorio Per Viggiano, No Triv Montescaglioso, No Triv Bernalda Metaponto, A.I.L. (Associazione Intercomunale Lucania), Associazione V.A.S. Per Il Vulture Alto Bradano, Coordinamento Locale Del Forum Salviamo Il Paesaggio – Difendiamo I Territori Del Vulture Alto Bradano.
“Dopo un lungo iter procedurale – si legge in una nota congiunta- la volontà e la perseveranza dei cittadini hanno vinto. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha bocciato l’eccezione sollevata dalla Regione, costituita in giudizio, e dalla Lucana Ambiente, che auspicavano il rigetto del ricorso, presentato dal WWF di Matera, per infondatezza e ne eccepivano l’inammissibilità. Il Tar invece ha ritenuto illegittimo il provvedimento amministrativo favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale (o giudizio di compatibilità ambientale), dalla Regione Basilicata.
Esso è, inoltre, ingiustamente lesivo dell’ambiente – inteso non solo come interesse pubblico alla salubrità ma anche come diritto collettivo di cui le associazioni ambientaliste, i comitati locali, sorti con finalità di tutela dell’ambiente e i singoli cittadini sono portatori -, dell’integrità del territorio e della sua corretta e proficua gestione, sia dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, che sotto il profilo economico e sociale”.
Nella sostanza il Tar, nella sentenza, – è scritto nella nota delle associazioni ambientaliste – accusa Il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente – composto dal Dirigente Generale e dai dirigenti degli Uffici del Dipartimento Ambiente e Territorio – non solo di eccesso di potere, ma anche di valutazioni superficiali, contraddittorie, ingiustificate e irragionevoli durante l’attività istruttoria, che hanno (volutamente?) ignorato il principio di precauzione, sancito da direttive europee.
In particolare – conclude la nota – l’Ufficio Compatibilità Ambientale, che ha rilasciato la V.I.A., ha operato con un difetto di istruttoria che evidenzia omissioni importanti, attuando un ingiustificato e pericoloso eccesso di potere e un “ingiustificato e irragionevole sacrificio che viene imposto agli interessi ambientali, ecologici, paesaggistici, sociali ed economici del territorio”.