Arriva una buona notizia per i cittadini, soprattutto per quelli che hanno stipulato telefonicamente un contratto di gas e luce con un nuovo fornitore e che poi si sono pentiti. In loro soccorso è arrivata la legge 49/2026, norma che ha modificato l’articolo 51 del Codice del Consumo; tecnicismi, quello che interessa sono i contenuti infatti se il contratto viene concluso a seguito di una chiamata non autorizzata, esso è nullo. La stessa conseguenza si applica quando la telefonata proviene da un numero che non consente di identificare con certezza il professionista che ha effettuato il contatto.

Dunque una tutela ulteriore soprattutto per chi, magari con un po’ troppa ingenuità, credono nelle promesse e nei vantaggi da cogliere scopre in bolletta la magagna non aver ricevuto le giuste informazioni dall’operatore.
La nuova legge sul punto è infatti chiara: “Il contatto è consentito soltanto se è stato il consumatore a richiederlo attraverso i canali ufficiali dell’impresa oppure quando l’utente è già cliente e ha espresso uno specifico consenso a ricevere comunicazioni commerciali”.
Pertanto i consumatori che credono di essere stati vittime di contratti truffa possono chiederne l’annullamento, per le pratiche come sempre a sostegno dell’utenza c’è l’Adoc


