Questa settimana ci ha contattato Michele da Trivigno, ponendo alla nostra esperta la segente domanda:
“Ho aderito alla prima rottamazione ma, per problemi economici, non ho pagato nessuna rata. Posso ugualmente aderire alla rottamazione-ter?” (Michele, 39)
Gentilissimo Michele,
l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza le sanzioni e gli interessi di mora.
Rispetto alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e alla “rottamazione – bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017), al contribuente vengono concessi un tasso di interesse più basso (2% annuo a partire dal 1° agosto 2019) ed un arco temporale più ampio per rateizzare le somme dovute (10 rate ripartite in 5 anni). Per aderire alla Definizione agevolata 2018, cosiddetta “rottamazione-ter”, è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione all’Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il Modello DA-2018.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che avevano già aderito alla “prima rottamazione” e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione; alla “rottamazione-bis” solo ne caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Pertanto non è prevista alcuna preclusione all’accesso per i contribuenti decaduti dalla “prima rottamazione” per non aver perfezionato la definizione agevolata con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare via e-mail la redazione al seguente indirizzo info@ufficiostampabasilicatait.trasferimentiaruba.it
Dott.ssa Vanessa V. Rado
Dottore Commercialista e Revisore Legale