Ci ha scritto, questa settimana, il signor Giuseppe di Potenza ponendoci la seguente domanda.
Salve Avvocato, due settimane fa, percorrendo una strada privata ma aperta al pubblico transito, ho riportato gravi danni alla mia autovettura a causa di una buca sul manto stradale. La buca, non di grandi dimensioni, non segnalata e soprattutto non visibile, mi ha procurato ingenti danni all’autovettura. Preciso che era sera e pioveva copiosamente. Cosa posso fare? Grazie. Giuseppe (50)
Caro Giuseppe,
il problema da Lei sottoposto è uno dei più comuni affrontati dalla Giurisprudenza negli ultimi anni. Le insidie stradali (per insidie intendiamo: buche, condizioni atmosferiche particolarmente avverse es. ghiaccio, olio liquido, animali ecc.) possono, laddove impreviste, causare notevoli danni a persone e/o cose ed essere la causa di vere e proprie dispute giudiziali con l’ente pubblico deputato al controllo ed alla manutenzione. Le norme utili a risolvere queste diatribe legali sono oltre all’art. 2043 c.c. che obbliga al risarcimento del danno chi procura un danno ingiusto ad altri, alcune norme del Codice della Strada che impongono alle amministrazioni di tenere in buon stato di manutenzione il suolo pubblico, affinché non costituisca pericolo per gli utenti. Ultimo, ma non per importanza, è l’art. 2051 c.c., il quale statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno. Da qualche anno la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) si è orientata nel ritenere senz’altro applicabile l’art. 2051 del codice civile – e la presunzione di responsabilità ivi contemplata in capo al proprietario-custode di un bene per i danni causati a terzi – anche alla pubblica amministrazione. La questione principale riguarda l’onere della prova, infatti il danneggiato deve provare il nesso causale tra la situazione di pericolo e il danno, spettando al custode, al fine di andare esente da responsabilità, provare che il danno è, invece, derivato da caso fortuito ovvero da altro evento idoneo a causare in via esclusiva il danno, non essendo sufficiente la prova della diligenza tenuta nella custodia. In ordine all’ipotesi di danno da insidia stradale, si rileva come la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Fatto questo doveroso preambolo, analizzando nello specifico il suo caso ed alla luce di quanto illustrato, mi preme sottolineare che, in presenza degli elementi su specificati, Lei può agire contro l’Ente pubblico demandato alla sua custodia al fine di ottenere un risarcimento anche nel caso di strada privata ma aperta al pubblico transito!
Al riguardo cito una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3216 del 07.02.2017), che afferma “Se il Comune consente alla collettività di utilizzare un’area di proprietà privata per il pubblico transito si assume anche l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non venga trascurata”. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o perle sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.
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Avv. Giuseppe Lofrano