La legge n.104 del 1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ha previsto due situazioni di handicap: quello previsto all’art.3 co. n.1 “quando vi è una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento […] e determina un processo di svantaggio sociale e di emarginazione” e quello considerato grave del co. n.3, “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale […] tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
I due commi esaminati si differenziano sia per il grado di gravità dell’handicap e sia per i benefici che da esso scaturiscono. Per ottenere il riconoscimento di portatore di handicap ai sensi della L.104/92, bisogna rivolgersi al proprio medico curante, il quale basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’Inps, attesterà, la natura delle infermità invalidanti. Questo certificato sarà compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Il certificato avrà validità di 90 giorni ed entro tale termine, il cittadino, personalmente o attraverso patronati sindacali e Caaf, invierà, solo per via telematica, la domanda di accertamento all’Inps. Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico dell’Inps genera una ricevuta con il protocollo della domanda e viene inviata al ricorrente una comunicazione con la fissazione della visita presso la commissione medica per l’accertamento dell’handicap dell’Inps. All’esito di tale visita sarà inviato un verbale definitivo a cui è possibile, in caso richiesta negata, proporre ricorso giudiziale nel temine di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Per quanto riguarda i benefici che ne discendono si elencano quelli principali concessi al verificarsi di determinate condizioni: il coniuge o il parente o affine entro il 3° ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti dall’Inps (solo co. n.3); un particolare congedo da lavoro per assistere i familiari portatori di handicap della durata massima di 2 anni (solo co. n.3); scelta della sede di lavoro (solo co. n.3); per l’acquisto di mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto calcolata su spesa massima di 18.075,99 euro; pagamento Iva ridotto al 4%; esenzione di bollo auto ed esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà di veicoli; detrazioni Irpef del 19% per il contribuente con familiari e figli disabili fiscalmente a carico; detrazioni Irpef del 19% per le spese mediche sanitarie, per i mezzi di ausilio, per i sussidi tecnici ed informatici (es.pc, fax); agevolazioni per la telefonia fissa e mobile ed esenzione dal pagamento dei ticket sanitari.
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