Lunedì 14 novembre 2022 – Alla presenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò, è stato sottoscritto questa mattina, in Prefettura a Potenza, il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella regione Basilicata” tra le Prefetture di Potenza e Matera, la Commissione regionale ABI della Basilicata, il Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, l’Università degli Studi della Basilicata, la Camera di Commercio della Basilicata, Confindustria Basilicata, Cofidi Sviluppo Imprese, Cofidi Fidi Imprese, Con.Art.Fidi, la Fondazione lucana antiusura “Monsignor Vincenzo Cavalla” onlus, l’Associazione “famiglia e sussidiarietà“, la Fondazione nazionale “Interesse uomo” onlus, l’Associazione antiracket “Falcone e Borsellino” e nove istituti bancari presenti sul territorio lucano.
Presenti anche i vertici regionali e provinciali delle Forze dell’Ordine ed il direttore regionale di Bankitalia.
“L’iniziativa di questa mattina – ha dichiarato introduttivamente il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò – è fondamentale per affermare che lo Stato è presente non solo nella fase repressiva, con il lavoro svolto da magistratura e forze di polizia, ma anche in quella preventiva, per far percepire alle vittime di questi odiosi reati che non sono sole nella decisione di denunciare gli illeciti. E’ importante che esse siano informate delle opportunità di accesso al Fondo di rotazione ed al Fondo per la prevenzione, previsti dalla legge. Anche in ragione dell’aggravamento delle condizioni sociali ed economiche del Paese, prima per l’emergenza sanitaria ed adesso per la crisi internazionale ed energetica, sono fondamentali momenti come quello di oggi dove si mettano in campo le attività sinergiche di tutti i soggetti che, a diversi livelli, entrano in contatto con le vittime dell’estorsione e dell’usura”.
Dopo aver ringraziato il Commissario straordinario per la sua presenza, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha, quindi, illustrato il contenuto del nuovo documento pattizio regionale, nato dall’esigenza di recepire i contenuti dell’“Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura” sottoscritto il 16 novembre 2021 dal Ministero dell’Interno e dall’Associazione Bancaria Italiana, dando al nuovo Protocollo un respiro più ampio, con la costituzione di un Osservatorio regionale e di due provinciali, a Potenza e Matera, e la estensione della partecipazione anche all’Università degli Studi di Basilicata, per stimolare educazione e formazione e finanziaria.
“Si continua purtroppo a registrare in Basilicata una difficoltà a denunciare, come testimoniano i numeri della banca dati SDI interforze: in tutta la regione, 0 denunce per usura nel 2019, 3 nel 2020 ed altrettante nel 2021; appena più significativo è il dato delle denunce per estorsione, 71 nel 2019, 86 nel 2020 e 81 nel 2021. Ed il trend è analogo nel 2022, con 2 denunce per usura (tutte nel potentino) e 48 per estorsione (25 a Potenza e 23 a Matera), alla fine del mese di settembre 2022 – ha dichiarato il Prefetto Campanaro – Ma i dati non raffigurano la situazione reale dei fenomeni usurari ed estorsivi presenti sul nostro territorio. Per questo motivo, si è ritenuto necessario rafforzare la rete della prevenzione con la sottoscrizione oggi del nuovo Protocollo, molto più ampio rispetto a quello qui firmato a marzo 2019”.
I nuovi Osservatori regionale e provinciali rappresentano l’articolazione sul territorio dell’Osservatorio nazionale, con la funzione di promuovere iniziative d’informazione sull’utilizzo dei Fondi, monitorare l’applicazione del Protocollo negli ambiti provinciali ai fini della migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto e di sostenere iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura, del sovraindebitamento e della cattiva gestione del denaro, anche attraverso la promozione dell’educazione finanziaria.
Con l’adesione di nove banche, di quattro associazioni e fondazioni e di tre Confidi, è anche prevista la designazione di “facilitatori” e referenti informativi antiusura, per rafforzare la rete Banche-Confidi-Associazioni e Fondazioni.
COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DELL’USURA E DELL’ESTORSIONE NELLA REGIONE BASILICATA
ALLA PRESENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA
tra
LE PREFETTURE di POTENZA e MATERA
e
- COMMISSIONE REGIONALE ABI DELLA BASILICATA
- COMITATO REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
- CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA
- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- COFIDI SVILUPPO IMPRESE
- COFIDI FIDI IMPRESE
- CON ART FIDI
- FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA “MONSIGNOR VINCENZO CAVALLA” ONLUS
- ASSOCIAZIONE “FAMIGLIA E SUSSIDIARIETA”‘
- FONDAZIONE NAZIONALE “INTERESSE UOMO” ONLUS
- ASSOCIAZIONE ANTIRACKET “FALCONE E BORSELLINO”
- BANCHE indicateinelencoallegato
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PREMESSO che con l’attività di contrasto garantita dalle Forze dell’Ordine, sia la prevenzione dell’usura che la solidarietà alle vittime costituiscono una priorità assoluta, da perseguire mediante ogni utile incremento degli strumenti di sostegno alle microimprese e alle famiglie in momentanea difficoltà. L’opera di prevenzione può essere risolutiva nel bloccare la diffusione di fenomeni criminali, grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto delle normali regole sulla concorrenza;
CHE il contingente periodo di crisi economica connesso anche alla pandemia da Covid-19, può costituire un significativo fattore di rischio per un possibile espandersi dei suddetti fenomeni criminali;
RILEVATO che, unitamente all’attività di contrasto, la prevenzione del fenomeno dell’usura e la solidarietà alle vittime costituiscono una priorità assoluta, da perseguire mediante ogni utile incremento degli strumenti di sostegno alle microimprese e alle famiglie in momentanea difficoltà;
RITENUTO primario il valore sociale della legislazione antiusura, anche come strumento per contrastare l’impatto negativo che ogni forma di criminalità economica produce nel libero fluiredel mercato dei beni e dei servizi per le imprese e le famiglie, in quanto rappresentante una grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto delle normali regole sulla concorrenza;
RICHIAMATA la legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha istituito, all’art. 14, presso l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, che prevede la concessione di benefici economici a detti soggetti. Nel caso dell’estorsione, lo stesso Fondo prevede l’erogazione di un contributo, senza obbligo di restituzione, in favore delle vittime, a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito. Nella fattispecie dell’usura, il Fondo riconosce alle vittime la possibilità di accesso ad un mutuo decennale a interesse zero (con provvista interamente pubblica), per il rilancio della propria attività e il reinserimento nel sistema economico legale;
RICHIAMATO,altresì, l’art. 15 della stessa legge n. 108 che prevede la costituzione del “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di erogare contributi in favore di appositi fondi speciali antiusura, costituiti dai Confidi e dalle Associazioni e dalle Fondazioni antiusura, con le indicazioni operative previste, da ultimo, con circolare n.1/2021 della Direzione V dello stesso Dicastero, a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
RILEVATO che nel 2007, il Ministero dell’Interno, l’ ABI, la Banca d’Italia, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e le Associazioni degli operatori coinvolti (Confidi, Associazioni antiracket e Fondazioni antiusura) hanno sottoscritto l”‘Accordo Quadro nazionale per la prevenzione dell’usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell’estorsione e dell’usura”, con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra le Banche e gli Intermediari Finanziari (di seguito Banche), le Associazioni imprenditoriali e di categoria, nonché i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura, destinatari, in diversa misura, del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, ai sensi del citato art. 15 della legge
n. 108 del 1996. Ciò nella prospettiva di promuovere una sempre più efficace operatività delle risorse economiche messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO che il 1O dicembre 2015 è stato, altresì, sottoscritto dalla stessa ABI il Protocollo d’intesa con la Consulta Nazionale Giovanni Paolo II – Onlus, recante le “Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione dell’usura ai sensi della legge n. 108/1996”; le stesse Linee Guida sono state individuate in
stretta collaborazione con le Fondazioni antiusura. Ciò proprio al fine di consentire ad una più ampia platea di accedere ai citati Fondi di prevenzione dell’usura, nonché di facilitare le procedure per l’erogazione dei finanziamenti;
VISTAla Comunicazione della Commissione Europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, denominata “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono, in base alle norme dell’Unione, per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese che si sono trovate a far fronte a un’improvvisa carenza di liquidità;
VISTE le molteplici misure urgenti di sostegno ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie,nonché di sostegno e rilancio dell’economia introdotte nell’ordinamento al fine di fronteggiare l’impatto che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto e continua ad avere sul sistema economico e sociale nazionale;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno n. 23850 del 10 aprile 2020 recante “Emergenza COVID-19. Monitoraggiodel disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto deifenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità”;
VISTO l’ “AccordoQuadroper la prevenzionee ilcontrastodelfenomenodel!’usura” sottoscritto il 16 novembre 2021 dal Ministero dell’Interno e dall’Associazione Bancaria .Italiana, con cui gli impegni assunti nel 2007 sono stati aggiornati alla luce dei nuovi scenari sociali ed economici, dell’esigenza di configurare più idonei strumenti, adottando misure più efficaci per famiglie e imprese in difficoltà o sovraindebitate, nonché del rilevante fattore di rischio di espansione del fenomeno conseguente alla pandemia da Covid-19;
CONSIDERATOche l’evoluzione complessiva del quadro di riferimento, da ultimo sintetizzata con il richiamato Accordo-Quadro, rende opportuno aggiornare le previsioni contenute nel Protocollo antiusura sottoscritto in ambito provinciale presso la Prefettura di Potenza, il 16 marzo 2019, dandogli altresì una valenza regionale;
VISTA l’importanza di rafforzare la collaborazione nell’ottica di prevenire e contrastare l’infiltrazione della criminalità nell’economia legale e il pericolo di rottura dei meccanismi di coesione sociale;
VISTOl’art. 9 d.P.R. 3 aprile 2006 n. 180;
ACQUISITOil nulla osta del Ministero dell’Interno con nota n. 68582 del 18 ottobre 2022;
TUTTOQUANTOSOPRAPREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo1
OsservatorioregionaleedOsservatoriprovinciallComposizioneecompiti.
- Presso la Prefettura di Potenza è istituito l’Osservatorio regionale con il compito di monitorare i fenomeni dell’usura e dell’estorsione, sulla base dei dati in possesso di ciascun componente e delle risultanze degli Osservatori provinciali contestualmente istituiti in ogni Prefettura. Componenti di diritto dell’Osservatorio regionale sono i sottoscrittori del Protocollo, oltre al Questore del Capoluogo, al Comandante della Legione Carabinieri Basilicata ed al Comandante regionale della Guardia di Finanza, con possibilità di allargare la partecipazione ad altre componenti pubbliche o private interessate. Esso potrà riunirsi anche in forma ristretta, mediante relativi “gruppi di lavoro” tematici e di approfondimento, per l’esame di problematiche legate a specifici aspetti.
- L’Osservatorio regionale si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Prefetto di Potenza che lo presiede.
- Gli Osservatori provinciali, istituiti presso le Prefetture, sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:
- promozione di iniziative d’informazione sull’utilizzo dei Fondi di prevenzione dell’usura, mantenendosi in stretto contatto con i Confidi, le Associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici o privati impegnati nel settore;
- monitoraggio dell’applicazione del Protocollo in ambito provinciale, ai fini della migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto;
e) sostegno ad iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura, del sovraindebitamento e della cattiva gestione del denaro, anche attraverso la promozione dell’educazione finanziaria;
- attuazione di forme di coordinamento e promozione di iniziative volte a contrastare la pubblicità ingannevole in tema di concessioni di credito dietro cessioni di aliquote stipendiali;
- promozione di iniziative per incrementare, diffondendo un’informazione corretta sulle sue caratteristiche, l’attività di microcredito finalizzata all’inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione.
- Ai fini dell’integrazione dell’attività dell’Osservatorio provinciale con quella del Nucleo di valutazione e del Minipoolantiracket e antiusura, le Prefetture si impegnano, altresì, ad organizzare iniziative comuni per il contrasto a tali reati e la diffusione della cultura della prevenzione.
- Componenti di diritto degli Osservatori provinciali sono i rappresentanti provinciali appositamente designati dai sottoscrittori del Protocollo e dai vertici provinciali delle Forze di Polizia, con possibilità di allargare la partecipazione ad altre componenti pubbliche o private interessate. Essi potranno riunirsi anche in forma ristretta, mediante relativi “gruppi di lavoro” tematici e di approfondimento, per l’esame di problematiche legate a specifici aspetti.
- Gli Osservatori provinciali si riuniscono con cadenza almeno semestrale, su convocazione dei rispettivi Prefetti.
- Nell’assolvimento dei loro compiti, i componenti dell’Osservatorio regionale e degli Osservatori provinciali si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione ed evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d’interesse, anche solo potenziale, né utilizzano o diffondono informazioni riservate al finedi trarre vantaggio per essi stessi o per altri soggetti.
- La partecipazione ai lavori degli Osservatori non dà diritto ad alcun compenso. Le eventuali spese sostenute sono a carico dell’Istituzione e/o Organismo di appartenenza.
Articolo2
ImpegnicomunidelleParti
- Le Parti si impegnano a promuovere:
- nell’ambito delle rispettive competenze e attività, la diffusione – secondo le modalità ritenute più opportune – della conoscenza e della consapevolezza sull’utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese, nonché dei due Fondi antiusura;
- autonome iniziative, idonee a far conoscere sul territorio le opportunità di utilizzazione dei Fondi di prevenzione e di tutte quelle derivanti dalle iniziative descritte nel presente Protocollo;
e) interventi adeguati affinché tutti i soggetti, in particolare famiglie e microimprese, attraverso iniziative e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole del territorio, possano approfondire la conoscenza circa le modalità per una gestione corretta e responsabile del denaro e indirizzare al meglio le proprie scelte di risparmio e investimento.
- I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano all’individuazione dei soggetti che, tramite i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, possono accedere ai fondi in questione:
- imprenditori, commercianti, artigiani;
- esercenti una libera arte o professione;
e) lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati.
- In particolare, le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni aderenti al presente Protocollo, si impegnano a prevedere, all’interno delle singole convenzioni, adeguati moltiplicatori da applicare ai fondi antiusura.
Articolo3
ImpegnidellaCommissioneregionaleAB/
I. La Commissione regionale ABI della Basilicata, in applicazione del presente Protocollo, si impegna
a:
- promuovere la conoscenza del presente Protocollo presso le banche operanti sui territori provinciali mediante apposita Lettera Circolare, sensibilizzandole all’adesione;
- assicurare un continuativo e diretto confronto con i Confidi e le Fondazioni/Associazioni antiusura, con l’obiettivo, in particolare, di promuovere un miglioramento graduale della
gestione delle criticità che possono interessare le convenzioni antiusura;
e) a tale scopo, comunicare all’Osservatorio regionale ed a quelli provinciali la nomina di referenti per i rapporti con i Confidi e le Organizzazioni antiusura attivi nell’ambito territoriale;
cl) promuovere seminari e incontri a livello locale, d’intesa con la Prefettura, e con il contributo degli altri sottoscrittori del presente Protocollo sugli strumenti normativi e non, in favore delle famiglie e delle imprese, in condizione di difficoltà e/o sovraindebitate, anche adottati autonomamente dagli istituti di credito, nonché sull’accesso ai Fondi pubblici a sostegno delle vittime e per la prevenzione dell’usura;
e) dare notizia sul proprio sito web dei link che rinviano agli elenchi già pubblicati sui siti istituzionali, nonché quelli contenuti nella pagina, in particolare, del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Articolo4
ImpegnidelleBanche
- Le Banche aderenti si impegnano a:
- individuare – all’interno della propria struttura – uno o più referenti, per la gestione dei rapporti convenzionali con Confidi, Fondazioni e Associazioni antiusura, al fine di facilitare la efficace e tempestiva soluzione di eventuali problematiche relative alle singole pratiche di finanziamento ovvero alle questioni più generali riguardanti l’operatività delle convenzioni;
- definire un dettagliato iter procedurale per la gestione delle richieste di accesso ai finanziamenti disciplinati dalla normativa sull’usura, che tenga conto delle peculiarità dei soggetti richiedenti e delle apposite garanzie previste per facilitarne l’accesso;
e) prendere in considerazione – prioritariamente – le verifiche effettuate dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni antiusura, assumendo tempestivamente le decisioni sulle richieste di finanziamento, entro i 30 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della completa documentazione necessaria all’avvio formale del procedimento istruttorio;
- porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l’accesso al Fondo di rotazione, ai fini della tempestiva valutazione dei fidi in essere e delle eventuali nuove e più recenti richieste di fido;
- valutare, con particolare cura, la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti degli stessi soggetti, le cui istanze risultino pendenti presso il Comitato di Solidarietà;
t) individuare tempestivamente, all’interno delle proprie organizzazioni, la figura del “facilitatore referente informativo” antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti agli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1996;
- in particolare, la Banca si impegna, in coerenza con le normative vigenti, a valutare come non pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.P.R. n.315 del 1997, la garanzia del Fondo speciale antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia del Confidi medesimo a valere sul proprio Fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi;
- al fine di cui al punto precedente, le Banche si impegnano ad assicurare, in coerenza con le normative vigenti, tempestivamente ogni possibilità di “ribancarizzare” i soggetti protestati con adeguato merito di credito;
- al fine di favorire il reinserimento dei protestati nel sistema del credito legale, le Banche
valutano l’offerta del conto di base di cui all’art. 126 noviesdeciesdel Testo Unico Bancario, che consente una serie di operazioni prive di rischio di credito;
- nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, da parte delle Banche aderenti al presente Protocollo, i soggetti interessati potranno rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, alle Associazioni antiracket e antiusura o all’Osservatorio provinciale territorialmente competente, di cui all’art. 1.
Articolo5
ConvenzioniBanclie– ConfidieFondazionVAssociazioniantiusura
perl’accessoallagaranziadeifondiantiusuradicuiall’articolo15dellaLegge n.108del1996
I. Le Banche e i Confidi che aderiscono al presente Protocollo si impegnano ad aggiornare le convenzioni sottoscritte, se datate nel tempo, al fine di rivedere i moltiplicatori, tenendo conto della situazione attuale e del contenuto del Protocollo sottoscritto in provincia di Potenza il 16 marzo 2019.
- Le Banche e i Confidi, all’interno della convenzione, potranno decidere di aggiornare il moltiplicatore periodicamente e, comunque, ogni anno, è effettuato da parte dei Confidi il relativo monitoraggio, d’intesa con le Banche convenzionate, al fine di procedere all’aggiornamento solo in misura crescente.
Articolo6
Impegni deiConfidi,delleAssociazioniedelleFondazioniantiusura
- I Confidi, le Associazioni e Fondazioni antiusura aderenti si impegnano a:
- individuare uno o più referenti preposti alla gestione dei rapporti con le Banche convenzionate, comunicandone i riferimenti a queste ultime;
- svolgere, in tempi ragionevolmente rapidi, l’itersuccessivo alla richiesta di affidamento per l’accesso ai fondi;
e) individuare, all’interno delle proprie organizzazioni, la figura del “facilitatore” antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti dagli artt. 14 e 15 della legge 108/1996.
Articolo7
Microcredito
- Le Banche, operanti nel settore del microcredito, ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico Bancario, si impegnano a promuovere ulteriormente e a favorire le seguenti attività:
- promozione attiva di iniziative finalizzate a facilitare l’inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili;
- valutazione di programmi sperimentali per l’accesso al credito per lo “start-up” o il
consolidamento di microimprese;
e) attuazione e sviluppo, a livello provinciale, degli interventi già promossi dal mondobancario.
Articolo8
AdesionealProtocollo
- Il presente Protocollo è aperto all’adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che manifestino interesse alle finalità dallo stesso perseguite.
- In particolare, l’adesione avviene inoltrando la relativa richiesta all’indirizzo PEC della Prefettura di Potenza (prefettw-a.prefpz@pec.interno.it), utilizzando l’apposito modulo in Allegato A al presente Protocollo, debitamente compilato e sottoscritto.
- Ogni richiesta di adesione successiva sarà esaminata in sede di Osservatorio regionale nella seduta successiva alla relativa presentazione.
Articolo9
Verifica
- Entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, l’Osservatorio regionale, sulla base delle relazioni degli Osservatori provinciali, valuterà i risultati raggiunti, anche al fine di elaborare eventuali modifiche allo stesso, nell’intento di renderlo sempre più incisivo per il conseguimento delle sue finalità.
Articolo10
Validitàemodalitàdisottoscrizione
I. Il presente Protocollo sarà valido ed efficace per un triennio dalla data della sottoscrizione, salvo proroga espressa per un periodo analogo.
- Il presente Protocollo viene filmato digitalmente, ai sensi del d.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni.