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Letto Falsi certificati medici per rinvio udienze: a giudizio 3 avvocati e un Sottufficiale dei Carabinieri
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Falsi certificati medici per rinvio udienze: a giudizio 3 avvocati e un Sottufficiale dei Carabinieri

USB - Ufficio Stampa Basilicata 27 Giugno 2022
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Potenza, lunedì 27 giugno 2022 – In data odierna il Gip presso il Tribunale di Potenza — a seguito di richiesta della Procura della Repubblica — ha disposto il giudizio immediato nei confronti degli Avv.ti Antonio MURANO, Pasquale MURANO e Donato MURANO — dell’omonimo studio legale di Rionero in Vulture (Pz) — del dott. Donato LABELLA — medico di base operante nel predetto comune Lucano — del suo collaboratore Pietro BELLANOVA, nonché del Sottufficiale dei CC forestali (attualmente sospeso dal servizio) Donato PAOLINO, cliente ed assistito dall’avv.to Antonio MURANO.

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16 diversi capi di accusa, dal falso in atto pubblico, al falso per induzione fino alla falsa attestazione in atti destinati alla AG, in relazione al rilascio, in occasione di udienze penali, nel corso degli ultimi due anni, di plurimi certificati medici da parte del dott. Donato LABELLA, medico di base in Rionero in Vulture — tutti con le seguente diagnosi: “gastroenterite acuta con febbre, astenia intensa, coliche e scariche alviche ricorrenti. Per tale situazione clinica necessita di riposo assoluto ed è impossibilitato a viaggiare per almeno tre giorni s.c.” tutti emessi in favore dei componenti lo Studio Legale Murano e di un loro Assistito, il M.llo dei CC Forestali, Donato PAOLINO, imputato di gravi reati contro la Pubblica Amministrazione innanzi al Tribunale di Potenza, da cui conseguiva il rinvio delle udienze.

Gli accertamenti svolti dalla Procura non venivano avviati – come erroneamente indicato nelle varie segnalazioni e denunce e nelle conseguenti notizie stampa – per la semplice circostanza che l’Avv.to Antonio Murano il giorno 24.3.2022, aveva depositato innanzi al Tribunale di Potenza un certificato medico in un procedimento penale, richiedendo il rinvio dell’udienza.
Risultava, piuttosto, dagli atti processuali, dunque per tabular, che nel corso dell’ultimo anno, nel medesimo procedimento penale — in cui l’Avv.to Antonio Murano assisteva Paolino Donato sottoposto a misure cautelare interdittiva ed imputato di concussione ed altro — nessuna udienza innanzi al Tribunale di Potenza Collegio B era stata trattata, ma vi erano sempre stati rinvii.

In particolare, emergeva dagli atti che le uniche quattro udienze fissate erano state tutte consecutivamente rinviate per impedimenti, una per Covid e le altre in quanto risultava che, sempre il medesimo medico, il dott. Labella, aveva diagnosticato sempre la medesima malattia (“gastroenterite acuta con febbre, astenia intensa, coliche e scariche alviche ricorrenti. Per tale situazione clinica necessita di riposo assoluto ed è impossibilitato a viaggiare), sempre con il medesimo decorso (2/3 gg), sempre sottolineando l’assoluta impossibilità. a viaggiare del paziente.

In particolare tale patologia veniva diagnosticata dal Labella: prima all’Avv.to Murano Antonio, poi in successiva udienza, all’imputato Paolino (singolarmente affetto dai medesimi malanni del suo difensore) e, poi, di nuovo, in ulteriore udienza, all’Avv.to Murano. Tali malattie si manifestavano nell’Avv.to Murano e nel suo assistito sempre e solo a ridosso delle udienze in cui si sarebbe dovuto celebrare il procedimento a carico del Paolino.

Non solo: in occasione dell’ultima udienza rinviata — quella del 24.3.2022 — e precisamente nei due giorni precedenti, l’Avv.to Antonio Murano, così come relazionato dal PM di Udienza e confermato poi dal Presidente del Collegio giudicante e da altri testimoni, prima richiedeva al Tribunale il rinvio assumendo di avere il giorno dell’udienza (il 24.3.2022) concomitanti impegni, che tuttavia indicava, ma non documentava, poi richiedeva, sempre informalmente e sempre fuori dalla udienza, al PM designato per la celebrazione del dibattimento in questione, di dare comunque parere favorevole al rinvio.
Poi ancora – a seguito dell’ovvio diniego del PM ad acconsentire ad un ingiustificato rinvio (correttamente osservava, il PM, che in assenza di idonea documentazione dimostrativa del contestuale impegno professionale del Murano, non era possibile accordare alcun rinvio) – il giorno precedente l’udienza, raggiungeva nelle aule del Tribunale il Presidente del Collegio e gli riferiva — contrariamente a quanto si è sopra evidenziato — che il PM di Udienza gli aveva manifestato il suo parere favorevole al rinvio dell’udienza.
Infine, poche ore dopo il suddetto incontro con il Presidente, che aveva fermamente risposto al Murano che solo in caso l’impegno professionale concomitante fosse stato da lui documentato avrebbe valutato l’istanza di rinvio (riservando quindi ogni decisione alla udienza del giorno seguente), e. quindi, poche ore prima dell’udienza, veniva confezionato l’ennesimo identico certificato medico del dott. Labella (quello del 24.3.2022) che, come detto, diagnosticava “gastroenterite acuta con febbre, astenia intensa, coliche e scariche alviche ricorrenti. Per tale situazione clinica necessita di riposo assoluto ed è impossibilitato a viaggiare.

Tanto premesso, nel corso delle indagini, risultavano, di seguito, acquisiti plurimi elementi di accusa — che naturalmente saranno soggetti alla doverosa verifica dibattimentale, ma che allo stato sono stati ritenuti dal Giudice la “prova evidente” che la legge richiede per il Giudizio Immediato – costituiti dai tabulati relativi al traffico telefonico e telematico (entrata/uscita), con indicazione delle celle telefoniche di aggancio (chiamante/chiamato) e contestuale traffico dati telematico delle utenze intestate agli indagati, ritenuti non compatibili con le visite ovvero con il decorso della sempre identica malattia diagnosticata, da alcuni dei certificati da utilizzare o utilizzati per ottenere il rinvio dell’udienza (esattamente due) redatti su carta intestata del dott. Labella, che all’esito della consulenza grafologica, non risultavano redatti e firmati dal Labella, dalla assenza in tutti i casi riscontrati della prescrizione di assunzione di farmaci da alcuno degli imputati “a distanza” e trasmesso “a distanza” dal Labella attraverso mail o messaggistica varia.

Deve rimarcarsi (ancora una volta in dissonanza con le notizie, le denunce, le segnalazioni relative alla presente vicenda) che alcun atto invasivo o illegittimo o inutilizzabile è stato svolto durante le indagini.
Invero, l’intero quadro probatorio ed investigativo è stato più volte sottoposto al Gip per ottenere le dovute autorizzazioni ed è stato sempre ritenuto, dall’organo giudicante, che l’azione e gli atti svolti da questo Ufficio siano stati legittimi e pienamente utilizzabili. Conclusivamente, all’esito della indagine preliminare in esame, deve essere sottolineato non solo – e come sempre – il principio di presunzione d’innocenza nei confronti degli imputati, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, ma, anche, che – a fronte di polemiche, denunce, accuse fondate su di una parziale ed unilaterale ricostruzione dei fatti – questo Ufficio,, si precisa nella nota della Procura — senza farsi condizionare in alcun modo da dinamiche esterne al procedimento — continua e continuerà sempre a svolgere con imparzialità, onore e disciplina le proprie funzioni ed il proprio mandato, dando concretezza, sempre, al principio per cui la legge è uguale per tutti.

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