Potenza, domenica 18 luglio 2021 – In data 17 luglio 2021 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Potenza un’ordinanza del sindaco riportante “PRESCRIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CITTÀ”. Ecco nel dettaglio le regole da rispettare per esercenti e cittadini fino al sino al 30 settembre 2021.
L’ordinanza ORDINA che dalla data di pubblicazione (17 luglio 2021) e sino al 30 settembre 2021:
- è vietata la vendita e la somministrazione in tutta la città di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 01:00 e fino alle ore 6:00 di ogni giorno, eccezion fatta per il consumo al tavolo in ristoranti, trattorie, pizzerie e pub e per il servizio divendita a domicilio;
- è vietata la diffusione all’aperto di musica da parte dei pubblici esercizi cittadini,dalle ore 24:00 e fino alle ore 6:00 di ogni giorno;
- sono vietati, nelle sole aree del Centro Storico e dei parchi cittadini, la vendita, la somministrazione e il consumo in loco di alimenti e bevande anche portati al seguito, queste ultime alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro, eccezion fatta per il servizio di vendita a domicilio e per il consumo al bancone e ai tavoli dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio al dettaglio negli spazi a tal fine autorizzati;
- sono vietati il bivacco, gli schiamazzi e il consumo di alcolici, anche portati al seguito, nei vicoli, gradinate, piazze e strade del Centro Storico.
RICHIAMA
gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, ivi compresi i laboratori artigianali abilitati alla vendita di alcolici e gli esercizi con distributori automatici, nonché gli esercenti il commercio su area pubblica, al rispetto della normativa vigente in materia, che dispone il divieto di vendita di alcolici dalle ore 24:00 alle ore 6:00 di ogni giorno.
STABILISCE
che è fatto salvo il potere sindacale di adottare provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;
DISPONE
che la presente ordinanza:
• sia trasmessa al Prefetto di Potenza, ai sensi dell’art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché per la relativa osservanza sia fornita la necessaria assistenza della forza pubblica;
• sia trasmessa alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale di Potenza, per la sorveglianza e per l’esecuzione della medesima, nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;
• venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell’Ente e che della stessa venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.
AVVERTE
- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che in caso di inosservanza a quanto ordinato si procederà nei confronti degli inadempienti ai sensi dell’art. 650 del codice penale con denuncia all’Autorità Giudiziaria competente a norma di legge.
INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Basilicata ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.