Una nota di Giuseppe Verrastro, Segretario regionale aggiunto della UIL FPL sulle novità previste dal pre-contratto sulle dirigenze professionali, tecniche e amministrative.
Finalmente si sta avviando a conclusione la tornata contrattuale 2016-2018 del personale della Sanità. Con la Pre-intesa del contratto collettivo per la dirigenza PTA (professionale, tecnica e amministrativa) siglata lo scorso 16 luglio 2020, infatti, ARAN e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra le quali la UIL FPL, hanno sottoscritto, a distanza, l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 dell’Area delle Funzioni locali per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del Ssn e per i Segretari comunali e provinciali, al termine di una trattativa iniziata formalmente più di due anni fa. Ricordiamo che a livello nazionale sono circa 5000 i dirigenti interessati della aziende e degli enti afferenti al Servizio sanitario nazionale e appartengono a profili dirigenziali quali: dirigente amministrativo, avvocato, ingegnere, architetto, geologo, sociologo, analista e statistico ai quali si affianca ora il dirigente ambientale.
Questo nuovo testo contrattuale, strutturato in 111 articoli più 5 dichiarazioni congiunte – evidentemente è un format standard per tutti i contratti -, prevede una parte comune e tre Sezioni speciali dedicate alle tre categorie di Dirigenti destinatari delle clausole contrattuali, così come individuati con il CCNQ del 13 luglio 2017. Le tematiche affrontate dal nuovo contratto sono: revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative succedutesi nel decennio di assenza di rinnovi contrattuali con particolare riferimento, tra l’altro, alla disciplina delle relazioni sindacali ed alla materia disciplinare; armonizzazione degli istituti normativi del cosiddetto “pacchetto sociale” previsto per tutto il pubblico impiego dal Protocollo del 30 novembre 2016 (permessi, ferie solidali, non discriminazione per il lavoro a termine, ecc.) già inseriti nei contratti di questa tornata triennale del comparto e delle aree dirigenziali; “manutenzione” di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel tempo: questa tendenza è stata seguita anche nella disciplina delle tre sezioni speciali, come peraltro già avvenuto sia per il comparto che per la dirigenza sanitaria. Ma tale manutenzione poteva e doveva essere molto più efficace perché molte questione sono rimaste irrisolte e alcune clausole di difficile interpretazione o applicazione non hanno trovato soluzioni positive dopo tanti anni.
Una importante novità è segnata dall’individuazione della centralità del dato professionale nell’attribuzione degli incarichi che ha portato a miglioramenti evidenti per gli interessati, quali il diritto all’incarico, procedure trasparenti per il suo conferimento, norme per gli avvocati delle aziende sanitarie, l’istituzione definitiva del dirigente ambientale, il mantenimento (contestatissimo) di un requisito minimo di esperienza professionale (5 anni con o senza soluzione di continuità) per l’accesso agli incarichi di struttura complessa della dirigenza PTA, salvaguardie economiche nel caso di revoca anticipata dell’incarico, procedure di garanzia nel caso di recesso. Significative le novità anche sul piano economico, infatti l’ipotesi contrattuale riconosce – come per il resto del personale della sanità – incrementi a regime più o meno del 3,48%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 € mensili, distribuito in modo non proprio equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede aziendale per la remunerazione degli incarichi dirigenziali, della premialità per i risultati raggiunti nonché, in misura molto minore, delle condizioni di lavoro. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 € mensili per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi come la retribuzione di risultato.