“I medici e i paramedici in trincea 24 h su 24 per combattere con generosità e passione la emergenza del coronavirus, non possono essere ‘cornuti e mazziati’: a rischio costante di contagio e sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale. Il gruppo del Pd al Senato, primo firmatario il Presidente Marcucci, ha presentato l’emendamento 1.0.4 al Dl Cura Italia, sottoscritto anche da me e da altri senatori del Pd, che prevede disposizioni per la definizione e per una equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l’emergenza del Covid 19”. Così il senatore Pd Gianni Pittella intervenuto sul tema rilanciato dal Collegio italiano dei chirurghi, rilancia l’emendamento anticipato ieri da Quotidiano Sanità.
“È un tema molto sentito come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Anche alla luce di ciò diventa sempre più urgente trasformare in legge la proposta che insieme ad altri colleghi ho lanciato per combattere il fenomeno della medicina difensiva”.
Di seguito l’emendamento (Marcucci, Stefano, Mirabelli, Collina, Boldrini, Bini, Biti, Ferrari, Manca, Parrini, Pittella, Rossomando)
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Disposizioni per la definizione e l’equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19)
- Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile:
a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione. - Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
- Fermo quanto previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2”.