Venerdì 27 marzo 2020 ore 20.11 – Con ordinanza n.12 del 27/03/2020, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha disposto il divieto di allontanamento e di ingresso nei Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano considerando l’alto numero dei contagiati e l’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento degli ulteriori contagi che potrebbero determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione in atto su tutto il territorio regionale.
Ordinanza n. 12 del 27 marzo 2020
OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia di Matera).
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l’articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.”;
VISTO l’articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
CONSIDERATO che l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 “Istituzione dell’unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, lett. c) del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio regionale la limitazione o il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali;
PRESO ATTO che alla data del 27 marzo 2020 è stato comunicato dal dirigente generale del Dipartimento della Persona della Regione che sul territorio del Comune di Irsina sono stati accertati n. 10 casi di contagio e, nello stesso giorno, nel Comune di Tricarico sono stati accertati n. 11 casi di contagi da COVID-19, e che il 16 per cento dei contagi dell’intero territorio regionale provengono dal Comune di Tricarico e Irsina (PZ);
CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini dell’area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento e degli ulteriori contagi che potrebbero determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione in atto su tutto il territorio regionale;
RITENUTO che la situazione impone di adottare con somma urgenza misure aggiuntive rispetto a quelle vigenti, tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall’ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19 e di concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni sanitarie idonee, nel comune, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in atto, stante la curva dei contagiati da virus;
RITENUTO che, per la specifica situazione di aggravamento del rischio sanitario nell’area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, come riportato nell’allegata cartografia, risulta indispensabile ed urgente adottare ulteriori misure volte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e che, nel contesto ivi descritto, eventuali spostamenti sia in ingresso che in uscita dall’area intercomunale che interessa in tutto o in parte la predetta area esporrebbero tutta la popolazione al concreto e gravissimo rischio di una espansione della diffusione del virus COVID-19;
CONSIDERATO che ricorrono, pertanto, che condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di misure tese a impedire gli spostamenti degli individui da e per l’area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, come riportato nell’allegata cartografia;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1
(Misure urgenti ulteriormente restrittive per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19)
1.Con decorrenza immediata e fino al 26 aprile 2020, fatte salve le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, con riferimento al territorio del Comune di Tricarico – esclusa l’isola amministrativa interclusa tra i Comuni di Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna e Albano di Lucania – e del Comune di Irsina, nonché il territorio del Comune di Grassano intercluso tra i Comuni di Tricarico e Irsina, delimitato a sud dalla strada vicinale in prossimità della masseria Vignola, come desumibile dalla cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, sono adottate le seguenti ulteriori misure urgenti:
a) divieto di allontamento dall’area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, come riportato nell’allegata cartografia; da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di ingresso nel medesimo territorio di cui alla lettera a), fatta eccezione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di coloro i quali, all’entrata in vigore della presente ordinanza, fossero fuori dal comune per i motivi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 e dell’articolo 1, comma 1, lett a)del DPCM 8 marzo 2020;
2. E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dall’area intercomunale di cui al comma 1, lettera a), da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale e quelle strettamente funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, ivi compreso il trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle predette attività, nonché le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Art. 2
1 La presente ordinanza è comunicata al Ministro della salute, al Sindaco di Tricarico, al Sindaco di Irsina, al Sindaco di Grassano, ed è trasmessa ai Prefetti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.