Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, con apposita ordinanza, ha disposto il divieto assoluto di vendita e coltivazione di fave, piselli, fagioli e legumi similari nel raggio di 300 (trecento) metri in linea d’aria dall’abitazione di un cittadino potentino affetto da favismo, abitazione ubicata in via Ondina Valla n.13 e in viale del Basento (Eurospin), luogo di lavoro del cittadino.
Di seguito l’ordianza del sindaco
Vista la richiesta pervenuta a questa Amministrazione in data 12/02/2020, n. prot. 15625/2020, con la quale un cittadino residente in Potenza alla via Ondina Valla n.13, dichiara di essere affetto da una patologia, le cui conseguenze vengono scatenate nell’ipotesi in cui chi ne soffre ingerisca fave, piselli e fagioli e/o respiri il polline di detti legumi; Preso atto della incompatibilità della copresenza in siti viciniori di queste coltivazioni e vendita con soggetti colpiti da tale patologia, atteso che anche la sola inalazione dei pollini, dei legumi innanzi richiamati, può comportare la morte della persona affetta dalla malattia di cui trattasi; Considerato che è doveroso tutelare la salute delle persone esposte a questo rischio; Ritenuto che la salute è un bene primario garantito dalla Costituzione e la sua tutela prevale anche su interessi di iniziativa economica privata (qual è la libera vendita o coltivazione dei legumi); Ritenuto di dover intervenire con urgenza per salvaguardare la salute anche di un singolo cittadino; Visto l’art. 32 della Costituzione; Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000; Vista la L.R. n.3 del 1999;
ORDINA
1. Il divieto assoluto di vendita e coltivazione di fave, piselli, fagioli e legumi similari nel raggio di 300 (trecento) metri in linea d’aria dall’abitazione del cittadino sita nell’immobile ubicato in Potenza alla via Ondina Valla n.13 e in viale del Basento (Eurospin) quale luogo di lavoro; 2. coloro che vendono o hanno adibito i propri fondi alla coltivazione di fave, piselli, fagioli e legumi similari, in un raggio di metri inferiore al limite suindicato, devono procedere entro il termine massimo di 10 giorni dall’affissione della presente ordinanza, alla rimozione delle piantagioni, o evitare la vendita degli stessi prodotti;
A V V E R T E
• Che l’efficacia della presente ordinanza permane sino a quando interverrà apposito atto di revoca; • che in caso di mancata ottemperanza al presente ordine si incorrerà nel reato di cui all’art.650 C.P. il quale così recita “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene è punito se il fatto non costituisce un reato più grave con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda sino ad € 206,58”; • che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, al TAR o al Presidente della Repubblica con i modo e nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia,
D I S P O N E
l’immediata pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online dell’Ente e l’affissione nelle principali strade della città di Potenza, in particolare via Ondina Valla – Viale del Basento e nelle vie limitrofe ad esse.