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Ufficio Stampa Basilicata > Blog > Attualità > L’amministratore di condominio è responsabile delle parti comuni?
AttualitàL'esperto risponde

L’amministratore di condominio è responsabile delle parti comuni?

USB - Ufficio Stampa Basilicata 18 Ottobre 2018
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Questa settimana ci ha scritto Enzo da Tito ponendo al nostro esperto la seguente domanda: “Gentile avvocato vorrei sapere in quali casi si configura la responsabilità dell’amministratore del mio condominio ed in particolare se esso è responsabile della custodia delle parti comuni del condominio?”. Enzo, 55 anni

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Caro Enzo,
il rapporto che si viene ad instaurare tra il condominio ed il suo amministratore va riferito al contratto di mandato ex art. 1710 c.c. Applicando i principi che regolano tale rapporto ne consegue che l’inosservanza da parte dell’amministratore, dei doveri rientranti nei suoi compiti, è fonte di responsabilità civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale. Costui, pertanto, deve rispondere del suo operato verso il condominio, a titolo di colpa, tutte le volte in cui non agisca con la diligenza del buon padre di famiglia, infatti, questi è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri attribuitegli ed in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari. La legge di riforma del condominio 11/12/2012 n. 220,  ha tipizzato alcune fattispecie di gravi irregolarità che determinano la revoca dell’amministratore. Tra questi vi è quello di non restituire le somme di danaro appartenenti al condominio, nonché quello di utilizzare i fondi ricevuti per fini estranei all’interesse comune, che ne possono far scaturire anche responsabilità penali. Per quello che riguarda le parti comuni condominiali la responsabilità è data dalla violazione della disposizione di cui all’art. 2051 c.c., per cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale responsabilità è da attribuire al condominio come tale in quanto la custodia è a carico del condominio e per esso dell’amministratore. Sull’amministratore di condominio, difatti, grava il dovere di vigilanza e di controllo sui beni comuni e, conseguentemente, la responsabilità personale in merito agli eventuali danni a terzi derivanti dai beni condominiali comuni. Difatti l’amministratore è titolare non solo nel commissionare spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, ma anche e soprattutto alla conservazione delle parti e dei servizi comuni dell’edificio. Di conseguenza deve riconoscersi in capo a tale soggetto l’obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente pericolose. In conclusione la recente riforma del condominio ha posto a carico dell’amministratore una serie di nuovi oneri amministrativi, aumentandone così gli adempimenti e conseguentemente le responsabilità. Pertanto sono vari i profili della responsabilità nella quale può incorrere l’amministratore di condominio nell’espletamento delle proprie funzioni e là dove non adempia con la giusta diligenza sarà tenuto a risarcire il danno oltre che rispondere anche a titolo penale.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare via mail la redazione al seguente indirizzo info@ufficiostampabasilicatait.trasferimentiaruba.it

Avv. Giuseppe Lofrano

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