Questa settimana ci ha scritto Donato, 32 anni, libero professionista di Potenza, ponendoci la seguente domanda.
Salve Avvocato, ho prenotato in data 23/05/2018 un biglietto aereo Roma/Londra per lavoro. La partenza dell’aereo era prevista per il 13 giugno 2018 alle ore 18.45, ma poco prima della partenza ci hanno avvisato dicendo che ci sarebbe stato un ritardo. Dopo ben 4 ore l’aereo è partito e sono arrivato a Londra con più di 4 ore di ritardo. È possibile ottenere un risarcimento? Grazie.
Carissimo Donato, grazie per averci scritto.
La normativa di riferimento per i voli da e per paesi europei è il Regolamento CE n. 261/2004, il quale prevede regole conformi in tutta l’Unione Europea in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
In caso di ritardo superiore a tre ore ovvero in caso di annullamento, il suddetto regolamento CE prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo cancellato. Ergo nel suo caso specifico, ossia di ritardo superiore alle 4 ore, lei ha certamente diritto ad un indennizzo.
Come detto l’importo del rimborso varia in base alla tratta ed è compreso tra i 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri, 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 600 euro per le tratte aeree restanti.
Inoltre l’art. 9 del Regolamento, prevede il diritto di assistenza del passeggero, il quale stabilisce che, in caso di ritardo, durante l’attesa, i passeggeri abbiano diritto a ricevere assistenza o il rimborso per quanto anticipato per le spese di pasti e bevande per la durata dell’attesa, alloggio nel caso in cui siano necessari uno o più
Pernottamenti, trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, chiamate telefoniche e messaggi via fax o e-mail.
Dopo cinque ore è sempre possibile richiedere non solo l’indennizzo ma anche il rimborso del biglietto. Questi indennizzi, tuttavia, non sostituiscono l’assistenza che il vettore è tenuto a fornire ai sensi del precedente art. 9.
L’indennizzo può essere richiesto, in caso di ritardo o di cancellazione di un volo, entro il termine di due anni.
Per quanto riguarda la prova del ritardo del volo, si preme segnalare una recentissima pronuncia della Cassazione che, con la sentenza n. 1584/18, ha stabilito che, se l’aereo è in ritardo, per chiedere il rimborso, basta il biglietto come prova. Infatti l’onere della prova è a carico del vettore aereo operativo, mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava, a differenza del vettore aereo che può facilmente accedere alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato.
Qualora invece la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso – come ad esempio instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo – non sussiste la responsabilità della compagnia aerea e di conseguenza nessuna indennità è dovuta.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare via mail la redazione al seguente indirizzo info@ufficiostampabasilicatait.trasferimentiaruba.it
Avv. Giuseppe Lofrano