I proprietari di immobili o chi per essi (amministratori, conduttori, affittuari, ecc.):
- tengano sgombero da neve o ghiaccio il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di almeno un metro antistante la proprietà, in modo da consentire il transito dei pedoni in condizione di sicurezza;
- di provvedere alla rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si dovessero formare su grondaie, balconi, davanzali, cornicioni o in altre sporgenze, al fine di tutelare l’incolumità delle persone che transitano su strade o luoghi pubblici.