Con la circolare 79 del 2 maggio 2017, vengono forniti chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso.
Si ricorda che, in caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.
La rettifica della data di fine prognosi – si precisa in una nota dell’Ufficio Stampa dell’ente – è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell’Inps.
L’Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.
Tuttavia, la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori.
A tal proposito, si ricorda che l’assenza a visita medica di controllo domiciliare disposta dall’Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia).
Con la circolare 79/2017 si chiarisce che l’assenza a visita medica domiciliare sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta ad un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi.
Anche in questo specifico caso, infatti, il lavoratore risulta assente a visita medica domiciliare in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all’Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare.