Con la circolare n. 60 del 16 marzo 2017 vengono fornite le prime istruzioni applicative sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione gestite dall’Inps (lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e forme sostitutive ed esclusive), al fine del conseguimento di un’unica pensione, secondo quanto disposto dalla legge 232/2016, con la quale si è provveduto a modificare quanto già previsto in materia dalla legge 228/2012.
Con una successiva circolare, a seguito delle istruzioni che saranno emanate dalle casse professionali coerentemente con gli indirizzi ministeriali, saranno fornite le istruzioni applicative per i casi di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.
Si riportano di seguito alcuni punti della circolare, rimandando alla stessa per ogni ulteriore approfondimento.
Facoltà di cumulo
In base a quanto previsto dalla legge 232/2016, dal 1° gennaio 2017 la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche da coloro che sono già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate oppure per conseguire la pensione anticipata con i requisiti previsti dalle norme in vigore, compreso l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
La facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti di un lavoratore per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia già maturato i requisiti per il diritto autonomo alla pensione in una delle gestioni di cui sopra.
Valutazione contribuzione estera
Anche la contribuzione estera sarà oggetto di valutazione, nei limiti delle norme previste dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni bilaterali: il cumulo è possibile soltanto se risulta perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per la totalizzazione internazionale.
Domande di pensione in totalizzazione
In caso di domande di pensione in totalizzazione presentate anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non sia ancora concluso, è possibile rinunciare a tale domanda e accedere al trattamento pensionistico in cumulo. Tale rinuncia può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.
In caso di rinuncia
Allo stesso modo, la rinuncia può essere utilizzata anche da coloro i quali, pur avendo in corso un provvedimento di ricongiunzione onerosa, non hanno ancora perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto, sempre che abbiano già perfezionato un diritto a pensione in cumulo. In tal caso, previa rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018, è prevista la restituzione delle quote versate in quattro rate annuali.