A seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Potenza e condotte da personale della Polizia di Stato, è stata data esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza, nei confronti di due dipendenti della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni dell’ente in relazione alle false attestazioni sulla loro effettiva presenza in ufficio come riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza. Si tratta del direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, Fabio Masi, e di un dipendente, Leonardo Caruso.
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Numerosissimi sono stati i periodi di assenza ingiustificata rilevati e quantificati nel corso delle operazioni (anche per periodi superiori all’ora, ed al cui relativo danno – pari invero a svariate centinaia di euro –, si sono aggiunti anche i buoni pasto fruiti illegittimamente). Si è pure accertata l’abietta abitudine di timbrare il cartellino d’uscita al posto dei soggetti legittimati a farlo, peraltro da parte di soggetto con mansioni di responsabilità in seno all’ente. Per uno dei destinatari della misura interdittiva, è stata ritenuta altresì l’aggravante di aver esercitato nei periodi di assenza altra attività remunerativa. In particolare, valorizzando il suo precedente impiego al catasto, l’indagato curava pratiche catastali per terzi, recandosi di persona ad effettuare le visure.
Oltre che all’esecuzione delle due succitate misure interdittive – nei confronti, come detto, dei due soli indagati le cui condotte sono state caratterizzate da ripetitività ed apprezzabilità – si è altresì proceduto alla notifica di avvisi di conclusione indagini nei confronti di altri due dipendenti del medesimo ente, le cui assenze, consumatesi in periodi brevissimi e pur integrando il reato contestato, non sono state ritenute dal G.I.P. tali da far sussistere il pericolo di reiterazione del reato e quindi l’esigenza cautelare, ciò anche in relazione al minor danno economico arrecato alla p.a..
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