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Politica

Nuovo Statuto approvato in seconda lettura, pagina storica per la Basilicata

USB - Ufficio Stampa Basilicata 22 Febbraio 2016
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Identità, diritti della persona, partecipazione democratica, programmazione, ruolo degli enti locali e dei territori al centro della nuova “Carta dei principi” della Regione. Tre mesi di tempo per proporre il referendum.

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Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in seconda lettura (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, Ri, Cd, Pdl-Fi, Udc, Psi, e 4 astensioni di Leggieri e Perrino del M5s e di Pace e Romaniello del Gruppo misto), il nuovo Statuto della Regione Basilicata.

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Il testo approvato è lo stesso già votato dall’Aula il 15 dicembre scorso. Così come previsto dall’art. 123 della Costituzione, “lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale”.

Identità della Regione, diritti della persona, ruolo del Consiglio regionale, partecipazione democratica, programmazione, qualità legislativa ed efficienza amministrativa, protagonismo e ruolo istituzionale dei territori, nuovo rapporto con l’Europa, lo Stato e le altre Regioni sono le parole chiave della nuova “Carta dei principi” della Regione, suddivisa in nove titoli e composta da 92 articoli.

Il Titolo I riguarda i principi. L’art. 1 stabilisce che “la Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera la intangibilità territoriale e l’unità territoriale delle comunità lucane come suo fine” ed assume “come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei lucani”. L’art. 3 evidenzia la partecipazione quale principio fondamentale dei cittadini nell’ambito dell’esercizio dell’attività politica, legislativa, economica e sociale della Regione che ne garantisce, altresì, ampia comunicazione ai cittadini assicurando la trasparenza dall’azione amministrativa.

Il Titolo II disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia, l’iniziativa legislativa popolare (art 15), il diritto di petizione (art.14), l’istruttoria pubblica (art.16), i referendum abrogativo e consultivo. Di nuova istituzione è il referendum approvativo, per cui una proposta di legge di iniziativa popolare, secondo le disposizioni applicabili per il referendum abrogativo, prima di essere sottoposta a referendum è presentata al Consiglio regionale; se entro 90 giorni non l’approva o non ne recepisca i contenuti, il presidente indice il referendum approvativo. Prevista poi la Consulta di garanzia statutaria (art.21), la Conferenza Regionale per la programmazione (art.82), il Difensore Civico (art.23), l’Organismo per la parità e le pari opportunità (art.6), il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza (art.5). Con l’art. 6 la Regione, nell’ambito della parità di genere, promuove il diritto alle pari opportunità tra donne e uomini, rimuovendo ogni discriminazione che impedisce tale parità. Sancito anche il riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti (art.5) e il fondamentale dovere di solidarietà.

Il Titolo III disciplina l’organizzazione e funzionamento del Consiglio, prevedendo anche strumenti per la tutela dell’opposizione. Il Consiglio regionale è composto da venti consiglieri più il presidente e la legge elettorale dovrà garantire rappresentanza dei territori e rappresentanza di genere (art.25, dove si legge tra l’altro che “la legge elettorale disciplina i criteri per la presentazione delle candidature”). Oltre alla funzione legislativa, al Consiglio è riconosciuta la funzione di programmazione e di indirizzo delle politiche regionali. Specifica attenzione è altresì dedicata alla qualità amministrativa e delle leggi, sia sotto il profilo formale che sostanziale e ad un sistema di controlli per la verifica di tutta l’attività regionale.

Il Titolo IV dello Statuto disciplina la composizione e il funzionamento dell’esecutivo regionale. Conferma la forma attuale di governo, basata sull’elezione diretta e contestuale del Consiglio e del Presidente. Tra le disposizioni la composizione della Giunta regionale con un minimo di due ed un massimo di 5 assessori nel rispetto del principio della rappresentanza di genere (artt. 49 e 51), la compatibilità fra ruolo di consigliere e quello di assessore (art.51), la mozione di sfiducia nei riguardi del presidente con scioglimento del Consiglio regionale (art.53).

Il Titolo V riguarda la funzione amministrativa, di cui disciplina diversi principi di organizzazione e di svolgimento, come la separazione tra indirizzo politico e gestione (art.59), il principio del giusto processo (art.61), le forme organizzative (art.62), il potere sostitutivo e il conferimento di funzioni regionali agli enti locali (art. 64) e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali (art.67).

Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l’art. 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Stabiliti i principi inerenti l’autonomia finanziaria (art.68) e la perequazione territoriale (art.69) e disciplinati il documento di programmazione economica e finanziaria (art.71), la legge di stabilità e i collegati (art.73), i bilanci e i rendiconti di agenzie, aziende, enti e società (art.74).

Il Titolo VII disciplina gli strumenti di raccordo istituzionale con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali e la società civile. Regolati la partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale (art.76), gli accordi e le intese con le altre Regioni (art.77). Disciplinati il Consiglio delle autonomie locali (art.78) e le sue attribuzioni (art.80) e la Conferenza regionale per la programmazione (art.82).

Il Titolo VIII (artt.83-87) è dedicato ai rapporti con l’Unione europea e alle relazioni internazionali, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, delinea l’organizzazione e le procedure regionali per l’effettiva partecipazione alla formazione ed all’attuazione del diritto europeo.

Il Titolo IX (artt. 88-92) è dedicato alle “Disposizioni finali e transitorie” e prevede in particolare che (art. 90) entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio approva la legge sui controlli interni e che (art. 91) “alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni e le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale in base alla legge elettorale, salvo nell’ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dal comma 1 dell’art. 126 della Costituzione”.

Nel dibattito che ha preceduto il voto finale sul provvedimento sono intervenuti i consiglieri Galante (Ri), Mollica (Udc), Spada, Santarsiero e Cifarelli (Pd), Romaniello e Pace (Gm), Benedetto (Cd), Bradascio (Pp), Perrino (M5s) e Napoli (Pdl-Fi).

Fonte: Agr

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