Identità della Regione, diritti della persona, ruolo del Consiglio regionale, partecipazione democratica, programmazione, qualità legislativa ed efficienza amministrativa, protagonismo e ruolo istituzionale dei territori, nuovo rapporto con l’Europa, lo Stato e le altre Regioni. Sono le parole chiave del nuovo Statuto della Regione Basilicata che è stato approvato oggi a maggioranza (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, Ri, Pdl-Fi, Udc, Psi, Lb-Fdi e 4 astensioni di Leggieri e Perrino del M5s e di Pace e Romaniello del gruppo misto) dal Consiglio regionale.
Così come prevede l’art. 123 della Costituzione, lo stesso testo dovrà essere nuovamente approvato dal Consiglio regionale in seconda lettura a distanza di almeno due mesi dalla prima approvazione.
Il testo della nuova “Carta dei principi” della Regione è suddiviso in nove titoli e composto da 92 articoli che ruotano intorno a quattro parole chiave: la persona, la solidarietà, la democrazia, la sostenibilità.
Il Titolo I riguarda i principi. L’art. 1 stabilisce che “la Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera la intangibilità territoriale e l’unità territoriale delle comunità lucane come suo fine” ed assume “come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei lucani”. L’art. 3 evidenzia la partecipazione quale principio fondamentale dei cittadini nell’ambito dell’esercizio dell’attività politica, legislativa, economica e sociale della Regione che ne garantisce, altresì, ampia comunicazione ai cittadini assicurando la trasparenza dall’azione amministrativa.
Il Titolo II disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia, l’iniziativa legislativa popolare (art 15), il diritto di petizione (art.14), l’istruttoria pubblica (art.16), i referendum abrogativo e consultivo. Di nuova istituzione è il referendum approvativo, per cui una proposta di legge di iniziativa popolare, secondo le disposizioni applicabili per il referendum abrogativo, prima di essere sottoposta a referendum è presentata al Consiglio regionale; se entro 90 giorni non l’approva o non ne recepisca i contenuti, il presidente indice il referendum approvativo. Prevista poi la Consulta di garanzia statutaria (art.21), la Conferenza Regionale per la programmazione (art.82), il Difensore Civico (art.23), l’Organismo per la parità e le pari opportunità (art.6), il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza (art.5).
Con l’art. 6 la Regione, nell’ambito della parità di genere, promuove il diritto alle pari opportunità tra donne e uomini, rimuovendo ogni discriminazione che impedisce tale parità. Sancito anche il riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti (art.5) e il fondamentale dovere di solidarietà. La Regione si impegna a riconoscere e promuovere i diritti che costituiscono la base di un’armonica convivenza civile e sociale, i diritti delle fasce sociali più deboli della popolazione (art.5), il ruolo del Terzo Settore (art.5), il ruolo della famiglia (art.5). Si prevede un riferimento esplicito al riconoscimento del valore ed alla tutela dei beni culturali, nonché dei diritti degli animali (art.8). Con l’art.10 la Regione riconoscendo i valori della sostenibilità e della sicurezza dell’ambiente e del territorio, riconosce per ciò stesso l’ambiente quale bene essenziale della collettività, ispirando i propri provvedimenti legislativi e amministrativi al principio di precauzione.
Il Titolo III disciplina l’organizzazione e funzionamento del Consiglio, prevedendo anche strumenti per la tutela dell’opposizione. Il Consiglio regionale è composto da venti consiglieri più il presidente e la legge elettorale dovrà garantire rappresentanza dei territori e rappresentanza di genere (art.25, dove si legge tra l’altro che “la legge elettorale disciplina i criteri per la presentazione delle candidature”). Oltre alla funzione legislativa, al Consiglio è riconosciuta la funzione di programmazione e di indirizzo delle politiche regionali. Specifica attenzione è altresì dedicata alla qualità amministrativa e delle leggi, sia sotto il profilo formale che sostanziale e ad un sistema di controlli per la verifica di tutta l’attività regionale.
Il Titolo IV dello Statuto disciplina la composizione e il funzionamento dell’esecutivo regionale. Conferma la forma attuale di governo, basata sull’elezione diretta e contestuale del Consiglio e del Presidente. Tra le disposizioni la composizione della Giunta regionale con un minimo di due ed un massimo di 5 assessori nel rispetto del principio della rappresentanza di genere (artt. 49 e 51), la compatibilità fra ruolo di consigliere e quello di assessore (art.51), la mozione di sfiducia nei riguardi del presidente con scioglimento del Consiglio regionale (art.53).
Il Titolo V riguarda la funzione amministrativa, di cui disciplina diversi principi di organizzazione e di svolgimento, come la separazione tra indirizzo politico e gestione (art.59), il principio del giusto processo (art.61), le forme organizzative (art.62), il potere sostitutivo e il conferimento di funzioni regionali agli enti locali (art. 64) e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali (art.67).
Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l’art. 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Stabiliti i principi inerenti l’autonomia finanziaria (art.68) e la perequazione territoriale (art.69) e disciplinati il documento di programmazione economica e finanziaria (art.71), la legge di stabilità e i collegati (art.73), i bilanci e i rendiconti di agenzie, aziende, enti e società (art.74).
Il Titolo VII disciplina gli strumenti di raccordo istituzionale con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali e la società civile. Regolati la partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale (art.76), gli accordi e le intese con le altre Regioni (art.77). Disciplinati il Consiglio delle autonomie locali (art.78) e le sue attribuzioni (art.80) e la Conferenza regionale per la programmazione (art.82).
Il Titolo VIII (artt.83-87) è dedicato ai rapporti con l’Unione europea e alle relazioni internazionali, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, delinea l’organizzazione e le procedure regionali per l’effettiva partecipazione alla formazione ed all’attuazione del diritto europeo.
Il Titolo IX (artt. 88-92) è dedicato alle “Disposizioni finali e transitorie” e prevede in particolare che (art. 90) entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio approva la legge sui controlli interni e che (art. 91) “alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni e le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale in base alla legge elettorale, salvo nell’ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dal comma 1 dell’art. 126 della Costituzione”.
In apertura di seduta l’Aula ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Antonio Luongo, segretario regionale del Pd ed ex parlamentare scomparso nei giorni scorsi.
Il presidente della regione Marcello Pittella ha tenuto quindi una comunicazione sugli emendamenti presentati dal Governo alla legge di stabilità attualmente in discussione alla Camera dei deputati sul tema delle autorizzazioni petrolifere. Il dibattito su questo argomento è previsto nella seduta di domani.
Il presidente dell’Assemblea Piero Lacorazza ha inoltre letto in Aula un documento consegnato dalla Commissione regionale per le pari opportunità, che sottolinea come nel nuovo Statuto “la parità di genere rimane ancora, purtroppo, solo un’enunciazione di principio”, e che si sarebbero dovute esplicitare “garanzie certe per la piena applicazione della democrazia paritaria”. Per questi motivi le rappresentanti della Crpo hanno assistito ai lavori mostrando la scritta “Garanzia”.
Fonte: (ACR)