L’articolo 1 contiene disposizioni in materia di personale del Servzio Sanitario Regionale e riorganizza in maniera sistematica ed organica, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa, norme in materia di personale, precedentemente previste da diverse leggi regionali.
Viene riconfermato il turn-over del personale nella misura del 40% di quello cessato nell’anno precedente per le strutture ospedaliere, per il servizio del 118 e per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette.
Innovazioni sono previste nel calcolo della spesa del personale per ciascun anno stabilendo che si debba tener conto non solo di quelle effettivamente sostenute ma anche di quella spesa, in competenza, programmata e autorizzata nel piano delle assunzioni dell’anno precedente e non realizzatasi per i tempi connessi all’espletamento delle procedure di acquisizione del personale”.
Con il disegno di legge, le aziende sanitarie regionali possono, dopo attenta verifica, ricorrere alle prestazioni aggiuntive nel limite massimo del 90% della spesa sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009 rispetto al 70% già previsto dalla norma regionale. Viene altresì garantita la possibilità di ricorrere immediatamente all’assunzione di personale nel caso di cessazione del rapporto per mobilità in uscita, ovvero per dimissioni.
Il disegno di legge prevede ancora il riconoscimento di remunerazioni, ben al di sotto della media nazionale, per i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Irccs Crob di Rionero in Vulture e la specificazioni sulla partecipazione del personale del SSR a commissioni esaminatrici di concorso per la selezione del personale del Servizio sanitario regionale stesso.
Recependo le osservazioni del Governo, con il disegno di legge si definiscono, tra l’altro, i tetti di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera, assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle aziende sanitarie locali in attuazione del DL 95/2012.
Il disegno di legge definisce e aggiorna, infine, la composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale alle normative nazionali nel frattempo intervenute con la Legge 190/2014.