L’ordinanza stabilisce inoltre che le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000 e che all’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.347 del Codice di Procedura Penale.
Si raccomanda inoltre:
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;
- di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” sono da intendersi di libero commercio;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza da persone e animali, evitando tassativamente zone affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi e tutte le aree nelle quali le esplosioni dei prodotti pirotecnici potrebbero ingenerare incendi.
L’ordinanza afferma che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Basilicata da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla pienaconoscenza dell’atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. E’, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.